Art. 22
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Alle spese di cui ai capitoli rm. 2931, 3248, 3249, 3364 e 3413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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