Art. 21

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere: a) alla ripartizione del fondo di lire 19 miliardi 890 milioni iscritto al capitolo numero 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 in applicazione dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall' della legge medesima; b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell' della legge citata. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
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