Art. 73

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 32.072.147.240 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-73

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 73 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo