Art. 69
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 35.500.000.000.
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