Art. 67
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese concernenti l'anno finanziario 1968, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Appendice n. 1).
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