Art. 64
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, , primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare.
Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall' della legge 3 gennaio 1963, n. 3, apportate ai sensi del terzo comma del medesimo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-64