Art. 11

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 55.000.000.000.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 11 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo