Art. 12

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1968, in lire 12.000.000.
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