Art. 14

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1968, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento per la contabilità generale dello Stato. Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1967 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi. È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione postale per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 14 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo