Art. 10
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal Comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 2.087.398.000.
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