Art. 5
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, è stabilita in lire 800 milioni la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale per l'anno finanziario 1968.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-5