Art. 7
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1968 è autorizzata in lire 6.600.000.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
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