Art. 4
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 1953 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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