Art. 20
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1968, in lire 400 miliardi.
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