Art. 25

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' - primo e secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 25 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo