Art. 24

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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