Art. 28
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina per l'anno finanziario 1968, è stabilito in 100.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-28