Art. 30
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1968 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
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