Art. 31

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 5.791.250.000, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione Stessa. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il 1 gennaio 1970. L'onere relativo farà carico al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo