Art. 33

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al cap. n. 1023 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968 per l'attuazione dei provvedimenti da emanare, ai sensi dell' della legge 27 febbraio 1967, n. 48, per l'istituzione dei ruoli organici del personale di detto Ministero.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 33 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo