Art. 38

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1743 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 38 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo