Art. 39
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti, il fondo inscritto al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, per l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e n. 200, e 23 gennaio 1967, n. 215, concernenti le norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, emanati ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 891.
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