Art. 44

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1968, le seguenti assegnazioni: lire 46.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dello del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; lire 17.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui all' della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-02-29;81#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo