Art. 47

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
È autorizzata, per l'anno finanziario 1968, l'assegnazione straordinaria di lire 13 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
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