Art. 52

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1968, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 2). Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 52 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo