Art. 57

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 3.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all' della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.
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