Art. 61

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
È autorizzata per l'anno finanziario 1968 la spesa di lire 1.200.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell' della legge 29 aprile 1949, n. 264 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 61 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo