Art. 63
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329 e 23 ottobre 1963, n. 1481, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.
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