Art. 68

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 258.034.000.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.
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