Art. 72
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1968, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
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