Art. 74

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'anno finanziario 1968, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell', secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dall'Amministrazione medesima.
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LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81 (Art. 74 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo