Art. 40
LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81
In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1968, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.
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