Art. 20 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 20

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
Ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1968, in lire 400 miliardi.
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