Art. 69 · LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

Art. 69

LEGGE 29 febbraio 1968, n. 81

In vigore dal 15 mar 1968
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1968, in lire 35.500.000.000.
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