Art. 19
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
In vigore dal 27 giu 1973
(Contributo sugli investimenti)
Per gli investimenti attuati in esecuzione dei piani di cui all'articolo 16 può essere corrisposto alle imprese cantieristiche un contributo del 25 per cento calcolato sugli investimenti stessi nei limiti determinati dal Ministro per la marina mercantile sentito il comitato previsto dall'.
L'ammontare complessivo degli investimenti sui quali è corrisposto il contributo suddetto non può essere superiore in ogni caso a lire 25 miliardi.
Il contributo è corrisposto dopo l'ultimazione dei lavori.
Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto.
Sul contributo previsto dal primo comma possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale dei lavori rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.
Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto l'impresa decade dal contributo ed è tenuta a restituire gli anticipi eventualmente riscossi maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione
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