Art. 13
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
In vigore dal 17 feb 1968
(Termine per la presentazione dei documenti di liquidazione)
I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dal presente titolo debbono essere presentati, a pena di decadenza:
a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
b) per i lavori di trasformazione non oltre un anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi;
c) per i lavori diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) non oltre sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
In caso di decadenza dal contributo per inosservanza dei termini di cui al precedente comma e in ogni altro caso di decadenza devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.
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