Art. 15

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese cantieristiche e le imprese costruttrici di motori navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale destinati a migliorare la produzione ed accrescerne la capacità competitiva. L'approvazione è data in base alla valutazione della rispondenza del piano alle finalità sopra indicate, sentito il parere del comitato previsto dall'.
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