Art. 17

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Agevolazioni tributarie per la trasformazione, fusione e concentrazione delle imprese) Alle operazioni di cui alla lettera c) dell'articolo 16 ed agli aumenti di capitale consequenziali alle operazioni predette, posti in essere in attuazione dei piani approvati dal Ministero della marina mercantile, si applicano per il periodo di efficacia della presente legge le agevolazioni previste dagli della legge 18 marzo 1965, n. 170.
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LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 (Art. 17 Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.) — Testo vigente | Portale Normativo