Art. 18
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
In vigore dal 17 feb 1968
(Trattamento di plusvalenze)
Le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni immobili in esecuzione dei piani di cui all' sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile categoria B alle condizioni e modalità previste dall' della legge 15 settembre 1964, n. 754, purchè siano reinvestite nei due anni successivi all'approvazione dei piani.
I beni immobili suddetti devono essere posseduti anteriormente al 1 gennaio 1963.
Storico versioni
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