Art. 23

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Controllo e vigilanza) Ai fini dell'applicazione della presente legge, spetta al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attività dei cantieri navali ammessi alle provvidenze della legge stessa. I cantieri sono obbligati a fornire ogni informazione e a consentire lo svolgimento di ispezioni che siano ritenute necessarie per l'esercizio di tale controllo. In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto è sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate dal cantiere inadempiente. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale e del comitato di cui all'. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Le ritenute saranno versate in conto entrate eventuali del Tesoro per essere riassegnate con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile. Per l'esercizio della vigilanza è assegnato al Registro italiano navale un quinto della ritenuta suddetta. Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a corrispondere altresì, a carico dei fondi di cui al quinto comma, speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzione, di architettura e di istruzione navale.
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