Art. 27
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
In vigore dal 17 feb 1968
(Lavori in corso di esecuzione di piani già predisposti)
Qualora i piani di cui all' siano stati predisposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e concernano lavori iniziati dopo il 1 gennaio 1965 ed in corso al 31 dicembre 1966, i piani medesimi devono essere presentati entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.
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