Art. 21
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
In vigore dal 17 feb 1968
(Agevolazioni tributarie)
Alle operazioni di conversione in esecuzione dei piani di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni contenute negli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-01-04;19#art-21