Art. 20

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Piani di conversione dell'attività cantieristica) Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i cantieri navali possono sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina mercantile piani di conversione della loro produzione in altra attività industriale. La facoltà di cui al comma precedente è limitata ai cantieri che nel quinquennio solare precedente a quello della presentazione del piano abbiano costruito navi aventi ciascuna una stazza lorda di almeno 500 tonnellate se trattasi di navi da pesca ovvero di 3.000 tonnellate se trattasi di navi di altro tipo. L'approvazione dei piani è data sentito il parere del comitato di cui all'; tale approvazione non può essere data se i piani non prevedono il reimpiego di personale addetto all'attività cantieristica nelle attività sostitutive o in altre della stessa zona geografica
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