Art. 14

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Campo di applicazione della legge) I benefici della presente legge non si applicano: 1) per le navi che non siano destinate al compimento di operazioni di commercio e per i galleggianti di ogni specie ad eccezione dei rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le 6 miglia dalla costa; 2) per le navi di nuova costruzione da carico secco e da pesca di stazza lorda inferiore rispettivamente a 150 e a 50 tonnellate nonchè per quelle destinate ad armatori nazionali fino a 1.600 tonnellate di stazza lorda - rimorchiatori esclusi - che abbiano velocità a mezzo carico con potenza normale dell'apparato motore inferiore a 12 nodi se trattasi di navi passeggeri e inferiore a 10 nodi se trattasi di altro tipo; 3) per le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade; 4) per le navi costruite per conto dello Stato o a questo appartenenti; 5) per le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare. Sono in ogni caso ammesse ai benefici della presente legge le navi destinate alla ricerca scientifica e all'istruzione nautica. In ogni caso il contributo di cui all' può essere concesso soltanto ai cantieri costruttori in esercizio al 31 dicembre 1963. Per i lavori diversi dalle nuove costruzioni i corrispondenti contributi possono essere concessi soltanto alle imprese già in esercizio al 1 gennaio 1967.
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LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 (Art. 14 Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.) — Testo vigente | Portale Normativo