Art. 11

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili) Fuori dai casi previsti dagli per la riparazione e modificazione di navi mercantili e dei relativi macchinari e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno può essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa. Il contributo non può essere concesso se il peso complessivo dei materiali impiegati è inferiore a 10.000 chilogrammi.
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LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 (Art. 11 Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.) — Testo vigente | Portale Normativo