Art. 11
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
In vigore dal 17 feb 1968
(Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili)
Fuori dai casi previsti dagli per la riparazione e modificazione di navi mercantili e dei relativi macchinari e per la trasformazione di navi mercantili a scafo in legno può essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.
Il contributo non può essere concesso se il peso complessivo dei materiali impiegati è inferiore a 10.000 chilogrammi.
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