Art. 6
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
In vigore dal 17 feb 1968
(Contratto di commessa)
Qualora il cantiere abbia dichiarato che la costruzione viene eseguita su commessa dovrà presentare al Ministero della marina mercantile, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al quarto comma del precedente , copia autentica del contratto debitamente registrato, dal quale risulti la commessa della nave.
In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.
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