Art. 3

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale o usati) Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale o usati, il contributo di cui all' è ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore. Tale detrazione è ridotta dell'1 per cento del valore stesso per ciascun anno a decorrere dal 1 gennaio 1968. Qualora i prodotti di cui al primo comma siano incorporati in apparati motori di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso, il contributo è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3. Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all' della legge 19 giugno 1960, n. 762, e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni. In ogni caso il contributo è ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 3 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.
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LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 (Art. 3 Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale) — Testo vigente | Portale Normativo