Art. 7

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Classificazione delle navi) Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocità non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche. Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse. L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.
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LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 (Art. 7 Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale) — Testo vigente | Portale Normativo