Art. 2

LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19

In vigore dal 17 feb 1968
(Massimali di costi per alcuni tipi di classi di navi) Tenuto conto della finalità di stimolare i cantieri a realizzare le misure necessarie per ridurre i propri costi, per i tipi e classi di navi indicati nelle tabelle n. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater allegate alla presente legge il contributo di cui all' non potrà essere commisurato a costi di costruzione maggiori di quelli risultanti dall'applicazione delle tabelle stesse. Le tabelle di cui al precedente comma potranno essere modificate o integrate in modo da adeguarle alle variazioni dei costi. Le modificazioni e integrazioni delle tabelle sono adottate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
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LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19 (Art. 2 Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.) — Testo vigente | Portale Normativo