Art. 9
LEGGE 4 gennaio 1968, n. 19
In vigore dal 17 feb 1968
(Contributo per trasformazioni di navi mercantili a scafo metallico)
Per la trasformazione di navi mercantili a scafo metallico può essere concesso all'assuntore dei lavori un contributo nei limiti e con i criteri indicati negli riferito al costo complessivo della trasformazione.
Per trasformazione si intende cambiamento del tipo della nave, o del tipo dell'apparato motore, taglio e variazione della lunghezza dello scafo e ogni altro lavoro che comporti un radicale mutamento delle caratteristiche principali della nave.
Il contributo di cui al primo comma non è cumulabile con quelli previsti dagli , ed è liquidato, a lavori ultimati, in conformità di quanto stabilito dall'.
Per la concessione del contributo l'assuntore della trasformazione deve presentare domanda al Ministero della marina mercantile indicando le caratteristiche della nave, la descrizione e il costo complessivo dei lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-01-04;19#art-9